Argomentazione degli obblighi richiamati dall’art. 26 del Testo Unico su Salute e Sicurezza connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.
Buongiorno caro lettore,
oggi ti scrivo perché ultimamente, a me ed al nostro ufficio tecnico, sono state poste parecchie domande di delucidazioni e chiarimenti in merito alla sicurezza in fase di appalto, così ho pensato potesse interessare anche te e tutti i lettori del nostro blog.
In edilizia, ma così come in altri settori si è soliti cedere parte del proprio lavoro a professionisti che non fanno parte dell’organico del committente diretto, ovviamente per svariati motivi che possono essere un problema di mole di lavoro o perché si richiede una lavorazione particolare solo un tecnico specializzato è in grado di eseguire.
Ma, ovviamente, la decisione di un’azienda di fare entrare altre aziende all’interno della propria, per eseguire servizi esternalizzando alcuni processi della propria attività, ha delle conseguenze in relazione agli obblighi e alle responsabilità per la tutela della sicurezza dei lavoratori.
Questi sono richiamati dal Testo Unico su Salute e Sicurezza, all’articolo 26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.
Alcune definizioni...
L’appalto è disciplinato dall’articolo 1655 del Codice civile ed è definito come quel contratto con il quale un soggetto, detto appaltatore, si obbliga nei confronti di un altro soggetto, detto committente, a compiere una determinata opera o un servizio dietro corrispettivo in denaro, con propria organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio.
Il contratto d’opera, invece, può essere inteso come un particolare contratto d’appalto, dove l’appaltatore è una persona fisica invece di un’azienda.
Il contratto di somministrazione, infine, è relativo all’esecuzione di prestazioni periodiche o continuative. Quando queste vengono svolte all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva del committente, ma anche fuori di essa, quando però queste siano eseguite nell’ambito dello stesso processo produttivo, in luoghi in cui il committente abbia la disponibilità giuridica, il datore di lavoro committente ha in carico due distinti obblighi.
Subappalto, è un contratto di appalto stipulato da chi a sua volta sia appaltatore nei confronti del committente originario.
L’Appaltatore, è parte "attiva" del contratto di appalto, è colui, imprenditore, che con organizzazione propria di mezzi e con proprio rischio, assume l'incarico di realizzare l'opera affidata dal committente.
I soggetti responsabili
Per quanto riguarda i soggetti coinvolti devi sapere che quando il committente possiede la “disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo” è identificato come datore di lavoro.
Quando il committente affida i lavori a più imprese esecutrici o lavoratori autonomi tramite un contratto di subappalto, oltre ad appaltante e appaltatore, entrano in gioco anche i datori di lavoro di tali imprese, chiamati subappaltatori. Questi ultimi collaborano tra di loro alla realizzazione dell’opera finale.
All'interno di un contratto di appalto, è ammessa infatti la presenza di più datori di lavoro, che, limitatamente alle loro competenze, esercitano le proprie responsabilità e cooperano tra di loro per attuare misure di prevenzione e protezione all'interno dell'area di lavoro comune e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori.
Obblighi datore di lavoro committente
In tutti gli appalti, nel caso di affidamento di lavori o servizi relativi all'intero ciclo produttivo dell'azienda a imprese o lavoratori autonomi, gli obblighi del datore di lavoro committente sono:
Verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto, attraverso l’acquisizione dei requisiti descritti nell’art. 27 del D.lgs. 81/2008, e fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
Elaborare un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
Munire il personale dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale compito spetta anche ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, e sono tenuti a provvedervi per conto proprio.
Modalità di verifica idoneità
La verifica viene eseguita attraverso le seguenti modalità:
acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato
acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 81/2008
Elaborazione Duvri
Ricorda, se non ci sono interferenze il DUVRI non deve essere stilato. Qualora il datore di lavoro non coincidesse con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il DUVRI, il quale verrà firmato dall’esecutore per accettazione e allegato agli atti contrattuali, poiché l’appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste. E' un documento dinamico che dovrà essere aggiornato ogni qualvolta si introduca una modifica di carattere tecnico, organizzativo o logistico, e soprattutto in fase di esecuzione del contratto.
Il DUVRI, quindi, contiene:
la definizione delle misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze;
le modalità di cooperazione, coordinamento ed informazione da applicare al fine di proteggere i lavoratori ed eliminare i rischi.
La legge non lo specifica, ma è comodo che il DUVRI integri le dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Il comma 5 dell’articolo 26 stabilisce che i contratti di appalto debbano indicare i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni specificando inoltre che questi non sono soggetti a ribasso.
Si deve quindi riflettere che gli oneri della sicurezza, che a prima vista sembrano essere una trovata molto brillante, in realtà sono la misura dell’insicurezza del lavoro: tanto più sono alti, tanti più pericoli non sono stati gestiti con mezzi più efficaci.
Sanzioni per datore di lavoro committente
Ultime ma non meno importanti sono le sanzioni previste per il mancato rispetto degli obblighi da parte del datore di lavoro committente:
Mancata verifica idoneità tecnico-professionale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00€ a 5.260,80 €
Mancata informazione sui rischi esistenti nell’ambiente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 € a 4.384,00 €
Mancata collaborazione e coordinamento tra i datori di lavoro delle varie imprese: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 € a 6.576,00 €
Mancato utilizzo della tessera di riconoscimento: sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 € a 548,00 € per ciascun lavoratore
Spero come sempre di esserti stato d’aiuto e di aver fugato i tuoi dubbi, se invece c’è ancora qualcosa che ritieni sia non chiaro, scrivimi pure senza problemi sarò più che lito di risponderti e spiegarti tutto passo per passo.
Colgo come sempre l’occasione per salutarti ed augurarti una buona giornata.
Alla prossima!
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