top of page

Gestione delle emergenze e corsi antincendio: le novità



Buongiorno,

Caro lettore, oggi voglio palarti di un aggiornamento molto importante l’1,2 e 3 settembre 2021 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i Decreti Ministeriali che andranno a sostituire a partire dal 4 ottobre 2022 (più o meno un anno dopo essere stati pubblicati in G.U.), il vecchio Decreto 10 marzo 1998 che riguarda la gestione e la formazione antincendio sui luoghi di lavoro.


So che alcune cose da comprendere sono molto complesse, infatti, il mio tentativo è stato quello di snellire il tutto in maniera più semplice ed esplicativa possibile aggiungendo laddove serviva anche degli esempi pratici, l’articolo lo troverai sempre presente qui nel blog in modo da poterlo consultare ogni qualvolta ti sorga un dubbio.


Vediamo di approfondire la situazione attraverso quelle che sono le domande che potrebbero sorgere ad un pubblico non costantemente aggiornato.


Con i nuovi Decreti sono stati abrogati alcuni dei vecchi articoli?


Ebbene sì, gli articoli che sono stati abrogati dal Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 sono:

  • L’art. 3 comma 1 lettera f (fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato VII)

  • L’art. 5 (Gestione dell’emergenza in caso di incendio)

  • L’art. 6 (Designazione degli addetti al servizio antincendio)

  • L’art. 7 (Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza).


Quali sono gli argomenti principali dei nuovi decreti?


Gli argomenti principali dei nuovi Decreti sono:

  • DM 01 settembre 2021Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021;

  • DM 02 settembre 2021Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021.

  • DM 03 settembre 2021Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. “, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021.


Ho già acquistato un corso antincendio ai sensi del DM 10 marzo 1998 previsto per novembre 2022, cosa devo fare considerando che il Decreto è cambiato?


Non ti preoccupare se hai acquistato tale corso potrai comunque svolgerlo senza nessun tipo di problema; infatti, tutta la formazione svolta entro il 4 aprile 2023 sarà valida a tutti gli effetti per il rilascio dell’attestato di addetto antincendio.


Ho svolto il corso di formazione o di aggiornamento addetto antincendio da meno di 5 anni quando devo fare l’aggiornamento? E se invece sono già passati più di 5 anni dalla formazione o ultimo aggiornamento?


Se hai svolto il corso di formazione o di aggiornamento addetto antincendio da meno di 5 anni dovrai svolgere il corso di aggiornamento entro i 5 anni successivi ovvero entro la scadenza. Poniamo un esempio: ho volto il corso in data 1 agosto 2020, sino all’1 agosto del 2025 il mio attestato sarà valido a tutti gli effetti.


Prendiamo in esame ora la seconda domanda, se sono già passati 5 anni dalla tua formazione o aggiornamento, il tuo attestato è ormai scaduto, hai un anno di tempo per aggiornarti e ricevere un nuovo attestato che avrà valenza quinquennale.


Poniamo un esempio, ho svolto il corso in data 10 ottobre 2017, il mio corso in data 10 ottobre 2022 non avrà più validità e avrò tempo sino al 4 ottobre 2023 per aggiornarmi al nuovo Decreto Ministeriale.


Come sono cambiate le denominazioni dei corsi addetto antincendio?


Dal 1998 sino ad oggi siamo stati soliti denominare i corsi con il livello di rischio al quale l’azienda era sottoposta, basso, medio o alto. Dal 4 ottobre 2022 i corsi si definiranno come livello 1 (ex rischio basso), livello 2 (ex rischio medio) e livello 3 (ex rischio alto).


Quali sono le aziende di livello 1? Che tipo di formazione deve eseguire l’addetto antincendio?


Le aziende che vengono considerate di livello 1 sono quelle realtà nel quale vi è una presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità, con una probabilità di propagazione di incendio scarsa.


Se l’azienda per il quale lavori fa parte di questo gruppo la formazione per diventare addetto antincendio sarà complessivamente di 4 ore declinate in 2 teoriche e 2 pratiche, mentre i successivi aggiornamenti saranno ogni 5 anni e sarà solo un modulo pratico da 2 ore.


Quali sono le aziende di livello 2? Che tipo di formazione deve eseguire l’addetto antincendio?


Le aziende che vengono considerate di livello 2 sono quelle realtà nel quale vi è una presenza di sostanze infiammabili, con una probabilità di propagazione di incendio limitata.


Se l’azienda per il quale lavori fa parte di questo gruppo la formazione per diventare addetto antincendio sarà complessivamente di 8 ore declinate in 5 teoriche e 3 pratiche, mentre i successivi aggiornamenti saranno ogni 5 anni e saranno 2 ore teoriche e 3 ore di pratica per un totale di 5 ore.


Quali sono le aziende di livello 3? Che tipo di formazione deve eseguire l’addetto antincendio?


Le aziende che vengono considerate di livello 3 sono quelle realtà nel quale vi è una presenza di sostanze altamente infiammabili, con un’elevata probabilità di propagazione di incendio.


Se l’azienda per il quale lavori fa parte di questo gruppo la formazione per diventare addetto antincendio sarà complessivamente di 16 ore declinate in 12 teoriche e 4 pratiche, mentre i successivi aggiornamenti saranno ogni 5 anni e saranno 5 ore teoriche e 3 ore di pratica per un totale di 8 ore.


Come posso svolgere il corso addetto antincendio? Quali sono le metodologie didattiche?


Innanzitutto, bisogna fare una prima distinzione ovvero la parte teorica dalla parte pratica in quanto le stesse non si possono svolgere nelle medesime modalità.


Il modulo dedicato alla parte teorica lo si potrà svolgere:

  • In presenza

  • In videoconferenza (FAD sincrona)

  • Non in e-learning

Mentre per quanto riguarda il modulo OBBLIGATORIO dedicato alla parte pratica lo si potrà svolgere solo ed esclusivamente in presenza.


Queste sono quelle che secondo me potrebbero essere le domande che ti potresti porre, ma probabilmente te ne sono sorte altre, l’argomento è vasto e delicato, non tenertele per te, condividile!


Potresti essere di aiuto ad altre persone che come te hanno riscontrato dei dubbi circa la nuova normativa antincendio, scrivi pure a me o al mio team di tecnici e saremo lieti di risponderti.


Ti ringrazio e ti saluto, alla prossima settimana con un nuovo articolo!


221 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page