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Il medico competente: tutto ciò che devi sapere



Buongiorno, caro lettore ben tornano nella nostra rubrica settimanale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come penso tu possa aver facilmente intuito dal titolo oggi voglio fare chiarezza circa una delle figure principali della sicurezza sul lavoro, ovvero il medico competente. Ognuno di noi nella sua carriera lavorativa, breve o lunga che sia sicuramente si sarà sottoposto ad una visita medica che attesta la propria idoneità a svolgere un determinato tipo di mansione, quindi avrai facilmente intuito ciò a cui mi sto riferendo. Bene, andiamo a chiarire ora quali sono i compiti di questa figura avvalendoci degli articoli presenti nel D.lgs. 81.08 per formulare le domande che potrebbero sorgere ai più inesperti.


Chi è il medico competente?

Il medico competente è una figura in possesso di specifici titoli e requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi. È nominato dallo stesso, per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008.


Quali sono le modalità di svolgimento dell’attività di medico competente?

L’attività del medico competente può essere svolta in due modalità:

  • Sia come dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore;

  • Sia come libero professionista o dipendente del datore di lavoro.


Quali sono le funzioni del medico competente?

Le funzioni del medico competente previste dal D.lgs. 81/2008 possono essere raggruppate in tre categorie di compiti: professionali, informativi e collaborativi.


Attività di natura professionale

I compiti di natura professionale svolti dal medico competente riguardano:


Sorveglianza sanitaria (Art. 41, Comma 2)

La sorveglianza sanitaria dei dipendenti, consistente nell’obbligo di effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici ed eventuali visite mediche se richieste dal lavoratore, qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali, oppure in occasione di cambi di mansione per verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione specifica o, infine, nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro nonché, a seguito dell’intervento ex D.lgs. 106/2009, in caso di visita pre-assuntiva e di visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.


Giudizio di idoneità (Art. 41, Comma 6)

Il giudizio di idoneità alla mansione specifica del lavoratore. L’idoneità o capacità di lavoro, cioè l’attitudine a compiere un lavoro, viene distinta in idoneità generica e specifica, la prima è riferita a fattori fisiologici e non necessita di particolare preparazione, mentre la seconda si fonda sull’abilità, capacità ed esperienza del lavoratore.


Il giudizio del MC non sempre è assoluto (idoneo o non idoneo) ma può essere formulato per gradi intermedi:

  • idoneità alla mansione assegnata;

  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

  • inidoneità temporanea (in questo caso devono essere precisati i limiti temporali di validità);

  • inidoneità permanente.

I giudizi formulati dal MC devono essere rilasciati per iscritto, copia a lavoratore e datore di lavoro.


Cartelle sanitarie (Art. 25, Comma 1)

L‘istituzione e l’aggiornamento delle cartelle sanitarie di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, da custodire, con salvaguardia del segreto professionale, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato con il datore di lavoro al momento della nomina.


Tenuta dei registri (Artt. 243, 280, Comma 1)

La tenuta dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici per conto del datore di lavoro, che li deve istituire ed aggiornare tramite il medico competente.


Funzioni di natura informativa

I compiti informativi svolti dal Medico Competente riguardano le seguenti attività:

  • Collaborare all’attività di formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di propria competenza;

  • Fornire informazione ai lavoratori sul significato e sui risultati della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;

  • Informare il datore di lavoro dell’esito di accertamenti sanitari che abbiano evidenziato nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente cancerogeno o biologico l’esistenza di un’anomalia imputabile a tale esposizione;

  • Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio;

  • Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi, i risultati anonimi e collettivi degli accertamenti effettuati e fornire indicazioni sul significato dei risultati.


Funzioni di natura collaborativa

Infine, il medico competente, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, ha il compito di collaborare col datore di lavoro e col Servizio di Prevenzione e Protezione alla:


  • Valutazione dei rischi: valutazione dei rischi e predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori. In tale contesto dovrà partecipare alla riunione periodica di prevenzione ed informare il datore di lavoro sulle misure protettive speciali da attuare per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni ed a rischi biologici.

  • Visita ambienti di lavoro: visita degli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno, salvo stabilire una cadenza diversa, in base alla valutazione dei rischi; in tal caso dovrà darne comunicazione al datore di lavoro affinché questi provveda ad annotarlo nel documento di valutazione dei rischi

  • Esposizione dei lavoratori, primo soccorso e promozione della salute: partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza. Collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso. Cooperare alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.


Chi nomina il medico competente?

Il D.lgs. 81/08 prevede che la nomina del medico competente sia carico del datore di lavoro e del dirigente, previa consultazione dell’RLS(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).


In occasione della nomina del medico competente, il datore di lavoro deve accertare che questi sia in possesso di uno dei titoli o requisiti che consentono l’iscrizione nell’elenco dei medici competenti istituiti presso il Ministero della Salute.


L’obbligo di nomina del medico competente può essere delegato anche ad altro soggetto aziendale. Se l’incombenza di nominare il medico competente viene conferita dal datore a un dirigente con atti, procedure, ordini di servizio ordinari, non è necessaria la delega.


La nomina del medico competente è obbligatoria?

La norma prevede esplicitamente l’obbligo per il datore di lavoro o dirigente di “nominare il medico competente per:

  • Effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo” (art. 18, comma 1 lettera a), D.lgs. 81/2008), per inadempienza a tale obbligo il datore di lavoro o dirigente è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro.

  • Previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 18, comma 1 lettera s). La violazione della diposizione di cui alla lettera s), l’ammenda prevista è da 2.192,00 a 4.384,00 euro.


È possibile nominare più medici competenti?

L’art. 39 prevede che il datore di lavoro nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.


Come si nomina il medico competente?

L’atto di nomina deve essere formalizzato da una apposita scrittura firmata dall’incaricante e sottoscritta per accettazione dal professionista. L’opportunità di formalizzare la nomina con una lettera è sostenuta dalla prassi dell’Organo di Vigilanza di chiedere, in sede ispettiva, il documento comprovante l’incarico (e la relativa accettazione) del medico competente.


Nella lettera dovranno essere indicati:

  • Il nominativo e i dati anagrafici e fiscali dei contraenti (datore di lavoro o dirigente e medico competente), anche l’oggetto e la durata del contratto (decorrenza e termine)

  • La tipologia dell’impegno richiesto in riferimento alla normativa vigente.

  • Viene suggerito anche di specificare, già nella lettera di nomina, il luogo concordato di tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio, come indicato dall’art. 25.


Chi è abilitato a svolgere il ruolo del medico competente?

Per svolgere il ruolo di medico competente occorre che il medico sia in possesso di uno dei seguenti titoli:

  • Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

  • Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

  • Autorizzazione di cui all’articolo 55 del D.lgs. 277/91;

  • Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

Il medico competente ha l’onere di comunicare mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui sopra al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.


Medico competente sicurezza: il D.lgs. 81/08

L’art. 39 del D.lgs. 81/08 disciplina le modalità di svolgimento dell’attività di medico competente, introducendo, rispetto alla normativa previgente, interessanti elementi di novità quali:


Il codice etico

Il comma 1 dell’art. 39 dispone che l’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).


Il contratto

Il comma 2 dell’art. 39 definisce la cornice contrattuale all’interno della quale possono essere svolte le funzioni di medico competente. La norma precisa che il medico competente può svolgere la propria opera in qualità di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.


Il medico competente può essere dipendente di struttura pubblica?

Il comma 3 dell’art. 39 conferma il divieto, solo ed esclusivamente per i dipendenti di struttura pubblica assegnati agli uffici che svolgono attività di vigilanza, di svolgere l’attività di medico competente.


Le condizioni necessarie allo svolgimento dei compiti

Il comma 4 dell’art. 39 prevede che il datore di lavoro assicuri al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti e ne garantisca l’autonomia.


La collaborazione con medici specialisti

Il comma 5 dell’art. 39 prevede che il medico competente possa avvalersi, per gli accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.


Bene, spero come sempre di averti offerto una panoramica completa circa l’argomento trattato, se hai ancora qualche domanda non esitare a pormela, scrivimi senza problemi, io o uno dei miei collaboratori saremo più che lieti di risponderti.

Colgo l’occasione per augurarti una buona giornata.

Alla prossima!

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