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Visite mediche preassuntive e nomina del medico competente: cosa dice la norma

18 ore fa
Tempo di lettura: 4 min
Visite mediche preassuntive e nomina del medico competente: cosa dice la norma

Dopo la legge 203/2024 la visita preventiva deve essere effettuata prima dell'assunzione, ma solo dal medico competente, che il datore di lavoro deve aver già nominato.


Chi è il medico competente e quando va nominato

Il medico competente è un medico in possesso dei titoli dell'art. 38. Collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi ed è nominato da lui per svolgere la sorveglianza sanitaria e gli altri compiti del decreto.

L'obbligo di nomina è nell'art. 18, comma 1, lettera a). Il datore di lavoro e i dirigenti devono nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria "nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi" dell'art. 28. L'ultima parte è stata aggiunta dal D.L. 48/2023.

Prima di quella modifica, il Ministero del Lavoro (interpello n. 2/2022) aveva ricondotto la sorveglianza sanitaria all'art. 41. Per l'interpello 2/2023, il medico competente va nominato quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria.


I requisiti del medico sono nell'art. 38:

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, oppure uno degli altri titoli elencati;

  • partecipazione ai programmi di educazione continua in medicina, con almeno il 70% dei crediti in medicina del lavoro;

  • iscrizione all'elenco nazionale dei medici competenti presso il Ministero.


La legge 203/2024 ha aggiunto il comma 4-bis: il Ministero della salute verifica periodicamente i crediti formativi, perché il medico resti nell'elenco.


L'art. 39 dice in quale veste il medico può operare:

  • dipendente o collaboratore di una struttura esterna convenzionata;

  • libero professionista;

  • dipendente del datore di lavoro.


Il datore di lavoro deve garantirgli le condizioni e l'autonomia necessarie. Nelle aziende con più unità produttive, o se la valutazione dei rischi lo richiede, può nominare più medici con un coordinatore. Il D.L. 159/2025 ha inoltre previsto un decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi, sui requisiti delle strutture esterne.


Che cos'è la visita preassuntiva

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa. Può essere svolta anche su richiesta del lavoratore, se il medico la ritiene collegata ai rischi lavorativi (art. 41, comma 1). Comprende la visita preventiva, che serve a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato e a valutarne l'idoneità alla mansione specifica.


Dal 12 gennaio 2025 la legge 203/2024 ha precisato che la visita preventiva deve essere fatta in fase preassuntiva (art. 41, comma 2, lettera a). La visita preassuntiva è quindi una delle modalità con cui si adempie all'obbligo di visita preventiva. Non è un obbligo aggiuntivo: se la mansione prevede la sorveglianza sanitaria, il lavoratore non può essere adibito senza il giudizio di idoneità (art. 18, comma 1, lettera bb).


Le novità della legge 203/2024 sono tre:

  • Solo il medico competente. È stata eliminata la possibilità che la visita preassuntiva fosse svolta, a scelta del datore di lavoro, dal dipartimento di prevenzione dell'ASL. Chi vuole usare la visita preassuntiva deve quindi aver già nominato il medico competente.

  • Meno esami ripetuti. Per il nuovo comma 2-bis il medico, nel prescrivere esami e indagini, tiene conto di quelli già fatti dal lavoratore e risultanti dalla sua copia della cartella sanitaria e di rischio, se li ritiene compatibili con le finalità della visita.

  • Cartella sanitaria precedente. Per l'art. 25, comma 1, lettera e-bis, il medico chiede al lavoratore copia della cartella rilasciata alla fine del precedente rapporto e ne valuta il contenuto, salvo che sia impossibile reperirla.


Come si svolge: costi, giudizio, ricorso

Costi. Le visite sono a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirate al rischio che il medico ritiene necessari (art. 41, comma 4). Per le mansioni a rischio, nei casi previsti dall'ordinamento, la visita è finalizzata anche a verificare l'assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.


Divieti. Le visite non possono essere effettuate per accertare lo stato di gravidanza, né negli altri casi vietati dalla normativa (art. 41, comma 3). Il datore di lavoro che viola il divieto rischia una sanzione amministrativa pecuniaria.


Giudizio. Il medico esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi sulla mansione specifica e ne consegna copia al lavoratore e al datore di lavoro (art. 41, commi 6 e 6-bis):

  • idoneità;

  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

  • inidoneità temporanea (con i limiti di validità);

  • inidoneità permanente.

Gli esiti vanno allegati alla cartella sanitaria e di rischio.


Ricorso. Contro il giudizio del medico competente, "ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva", si può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione all'ASL territorialmente competente. L'ASL, dopo eventuali ulteriori accertamenti, lo conferma, lo modifica o lo revoca (art. 41, comma 9).


Orario di lavoro. Il D.L. 159/2025 ha modificato l'art. 20 stabilendo che i controlli sanitari si computano nell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli svolti in fase preassuntiva.


Cosa rischia il datore di lavoro

Le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente sono nell'art. 55, comma 5. Gli importi sono quelli rivalutati e vanno verificati prima di ogni uso.

Violazione

Sanzione

Mancata nomina del medico competente (art. 18, c. 1, lett. a)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.738,58 a 6.954,00 euro

Mancato invio dei lavoratori alla visita nei termini (art. 18, c. 1, lett. g)

Ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro

Mancata vigilanza sui lavoratori adibiti senza giudizio di idoneità (art. 18, c. 1, lett. bb)

Sanzione amministrativa da 1.423,83 a 6.407,28 euro


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