top of page

Le Modifiche al D. Lgs. 81/08



Buongiorno,


Caro lettore, bentornato nel nostro appuntamento settimanale sulla sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.


In seguito al Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (Misure urgenti per l’inclusione

sociale e l’accesso al mondo del lavoro di cui al Capo II – interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi) il D. Lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro viene aggiornato.


Proseguendo con la lettura potrai trovare gli articoli estratti dalla Gazzetta

Ufficiale con un’interpretazione di quelli che sono i cambiamenti entrati in vigore il 5 maggio 2023.


ARTICOLO:

all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;»


SPIEGAZIONE:

La novità introdotta dal Decreto Lavoro prevede che il datore di lavoro debba nominarlo “per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”. L’art. 41 dell’81/2008 prevede che il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente sulla base dei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 della stessa 81/2008. D’altro canto, il Decreto-lavoro introduce la possibilità che tale nomina avvenga anche a seguito della valutazione dei rischi. Sicuramente questa rappresenta un’importante novità, perché consente di poter estendere l’obbligo di sorveglianza sanitaria non solo sulla base dell’81/2008, ma anche a quei casi in cui la valutazione dei rischi ne metta in evidenza la necessità.


ARTICOLO:

all'articolo 25, comma 1


1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»;


SPIEGAZIONE:

Il medico competente dovrà ottenere la cartella sanitaria dal lavoratore (rilasciata dal medico competente del pregresso datore di lavoro) in occasione della visita pre-assuntiva nell’azienda futura. Tale cartella, se il lavoratore ha avuto precedenti attività lavorative, assume quindi un ruolo essenziale per il giudizio di idoneità, ed il medico competente non potrà esprimerlo in assenza di tale documento.


ARTICOLO:

2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;


SPIEGAZIONE:

In caso di impedimento del medico competente a svolgere temporaneamente la sua attività, per qualsivoglia motivazione, sarà proprio il medico competente ad indicare il proprio sostituto al datore di lavoro. Novità consistente, che semplifica di molto la fattispecie, dal momento che la norma previgente prevedeva che in tali situazioni il medico competente potesse farsi sostituire da altri colleghi in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, ma solo in seguito alla nomina del datore di lavoro.


ARTICOLO:

d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;


SPIEGAZIONE:

Al datore di lavoro spetta il monitoraggio della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione), sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti.


ARTICOLO:

e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

SPIEGAZIONE:

ASL e INAIL potranno avvalersi di soggetti privati abilitati alla funzione di vigilanza e risponderanno direttamente alla struttura pubblica che li ha incaricati.


ARTICOLO:

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione auto certificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che

attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;


SPIEGAZIONE:

Per quanto riguarda il noleggio e la concessione di attrezzature la dichiarazione obbligatoria da effettuare non è più solo a carico del datore di lavoro ma anche del semplice soggetto che prenda a noleggio; quest’ultimo deve sempre attestare l’avvenuta formazione e l’addestramento specifico dei soggetti che

andranno a utilizzare le suddette attrezzature.


ARTICOLO:

all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo

idoneo e sicuro.»;


SPIEGAZIONE:

Vi è dunque l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza: ricordiamo che il comma 4 dell’articolo 71 prevede tale obbligo per i lavoratori incaricati all’uso di tali attrezzature, con Il nuovo comma 4-bis viene imposto il medesimo obbligo di formazione e addestramento specifico al datore di lavoro che utilizza egli stesso le attrezzature.


ALTRE NOVITA’:

Articolo 15 del DL n. 48/2023 prevede Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva, viene inoltre istituito il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.




Spero come sempre di averti fornito una panoramica completa circa l’argomento trattato, ti ricordo che per qualsiasi informazione io e lo staff di TQSA rimaniamo a disposizione.


Alla prossima settimana con un nuovo articolo.


Buona giornata!

266 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

コメント


bottom of page