Buongiorno,
Caro lettore, bentornato nel nostro appuntamento settimanale sulla sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.
Il lavoro in nero può causare la sospensione dell’attività di una microimpresa. Ciò è chiarito dall’ Ispettorato nazionale del lavoro (vedi nota n. 162 del 2023). Come ben saprai, le morti sul lavoro continuano ad aumentare e ciò non si limita ad un solo ambito. Si è provato a diminuire questo numero grazie ad alcune misure contenute nel D.L. n. 146/2021 (conv. in Legge n. 215/2021). Il provvedimento è intervenuto in primo luogo con importanti modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL), ma anche con significativi investimenti in risorse umane e strumentali.
Nei prossimi paragrafi, analizzeremo nel dettaglio un’importante novità del decreto fiscale: la revisione del provvedimento interdittivo di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Finalità del provvedimento e presupposti per l’adozione
Il provvedimento attuale ha un unico obiettivo: con la sospensione dell’attività si vuole garantire una più efficace azione di prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori.
L’integrità psico-fisica può essere garantita soltanto a condizione che, alla base, vi sia un’assunzione regolare.
Chi può adottare il provvedimento?
il personale delle Aziende sanitarie locali,
il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco,
il personale ispettivo dell’INL,
Ma quali sono i presupposti per il provvedimento di sospensione?
impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;
gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL.
Gravi violazioni prevenzionistiche
La legge prevede che il provvedimento venga adottato quando si verifica una delle 13 violazioni elencate di seguito:
Violazione | Quando scatta il provvedimento | Presupposti per la revoca |
Mancata elaborazione del DVR | Il provvedimento viene implementato con decorrenza immediata quando è constatata la mancata redazione del DVR. In aggiunta essa sarà oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo | - Elaborazione ed esibizione del DVR; - Pagamento dell’importo di € 2.500 |
Mancata presenza del DVR presso l’unità produttiva riferita alla valutazione dei rischi | Se il DVR non è presente, il provvedimento verrà comunque adottato ma con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo. | non necessaria |
Prevenzione incendi | Quando viene omessa la redazione del Piano di emergenza ed evacuazione | - Redazione ed esibizione del PEE; - Pagamento dell’importo di € 2.500; |
Mancata formazione | Adottato quando la documentazione attestante la partecipazione obbligatoria del lavoratore non viene esibita sia ai corsi di formazione sia all’addestramento | Pagamento dell’importo di € 300 per ciascun lavoratore; -Prova della prenotazione della formazione; |
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e elezione del responsabile | Il provvedimento è adottato quando il datore non ha né costituito il servizio di prevenzione e protezione né nominato il RSPP | - prova della documentazione che attesta la costituzione del SPP - Pagamento dell’importo di € 3.000 |
Cantieri temporanei o mobili: mancata elaborazione POS | Implementato solo nel caso in cui non sia stato elaborato | -redazione del POS; - Pagamento dell’importo di € 3.000 |
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto | Applicazione della sospensione quando è certo che non vengono forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto | - Fornitura ai lavoratori di idonei DPI; - Pagamento della somma aggiuntiva di € 300 per ciascun lavoratore interessato; |
Mancanza di protezioni verso il vuoto | La sospensione applicata quando le protezioni verso il vuoto risultino mancanti | -fornire protezioni verso il vuoto; -Pagamento dell’importo di € 3.000 |
Mancata applicazione delle armature di sostegno | La sospensione adottata quando esse sono assenti. | - Predisporre adeguate armature di sostegno; - Pagamento dell’importo di € 3.000 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Il provvedimento adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti. | - programmare misure organizzative in conformità con la vigente normativa tecnica; - Pagamento dell’importo di € 3.000 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative per la protezione | Adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati vicino a impianti elettrici con parti attive non protette e i lavoratori operano a distanze inferiori ai limiti previsti. | - programmare misure procedurali - Pagamento dell’importo di € 3.000 |
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti | Implementazione del provvedimento quando elementi non funzionano | - Adottare idonee ed efficienti misure di protezione - Pagamento dell’importo di € 3.000 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza | Adozione con accertamento della rimozione/modifica dei relativi dispositivi | - Ripristino dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo; - Pagamento dell’importo di € 3.000 |
Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | Implementazione con mancata comunicazione relativa all’esecuzione di lavori che comportano il rischio ad esposizione all’amianto; | - Comunicazione all’organo di vigilanza; - Pagamento dell’importo di € 3.000 |
Decorrenza e inosservanza del provvedimento
L’interdizione può ricorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo con effetto immediato. Il decreto prevedere una sanzione indiretta ovvero durante la sospensione, è vietato contrattare con la pubblica amministrazione.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento interdittivo è punito:
con l'arresto (fino a sei mesi) per violazioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per sospensione lavoro irregolare.
Ricorso avverso il provvedimento di sospensione
Il ricorso è valevole entro 30 gg all’Ispettorato interregionale del lavoro, che può impiegare fino a 30 gg.
Tuttavia, ricordiamo che la novità dell’art.14 non illustra, invece, quale sia l’organo amministrativo intitolato a ricevere gli eventuali ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione adottati in presenza delle violazioni prevenzionistiche. Per far valere le proprie ragioni, il datore può fare ricorso innanzi al TAR territorialmente competente entro 60 gg dalla notifica.
Alla prossima settimana con un nuovo articolo.
Buona giornata!
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