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Sospensione dell'attività imprenditoriale: focus sulle microimprese


sospensione attività imprenditoriale

Buongiorno,


Caro lettore, bentornato nel nostro appuntamento settimanale sulla sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.

Il lavoro in nero può causare la sospensione dell’attività di una microimpresa. Ciò è chiarito dall’ Ispettorato nazionale del lavoro (vedi nota n. 162 del 2023). Come ben saprai, le morti sul lavoro continuano ad aumentare e ciò non si limita ad un solo ambito. Si è provato a diminuire questo numero grazie ad alcune misure contenute nel D.L. n. 146/2021 (conv. in Legge n. 215/2021). Il provvedimento è intervenuto in primo luogo con importanti modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL), ma anche con significativi investimenti in risorse umane e strumentali.


Nei prossimi paragrafi, analizzeremo nel dettaglio un’importante novità del decreto fiscale: la revisione del provvedimento interdittivo di sospensione dell’attività imprenditoriale.


Finalità del provvedimento e presupposti per l’adozione

Il provvedimento attuale ha un unico obiettivo: con la sospensione dell’attività si vuole garantire una più efficace azione di prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori.

L’integrità psico-fisica può essere garantita soltanto a condizione che, alla base, vi sia un’assunzione regolare.

Chi può adottare il provvedimento?

  • il personale delle Aziende sanitarie locali,

  • il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco,

  • il personale ispettivo dell’INL,

Ma quali sono i presupposti per il provvedimento di sospensione?

  1. impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;

  2. gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL.

Gravi violazioni prevenzionistiche

La legge prevede che il provvedimento venga adottato quando si verifica una delle 13 violazioni elencate di seguito:


Violazione

Quando scatta il provvedimento

Presupposti per la revoca

Mancata elaborazione del DVR

Il provvedimento viene implementato con decorrenza immediata quando è constatata la mancata redazione del DVR.

In aggiunta essa sarà oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo

- Elaborazione ed esibizione del DVR;

- Pagamento dell’importo di € 2.500

Mancata presenza del DVR presso l’unità produttiva riferita alla valutazione dei rischi

Se il DVR non è presente, il provvedimento verrà comunque adottato ma con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo.

non necessaria

Prevenzione incendi

Quando viene omessa la redazione del Piano di emergenza ed evacuazione

- Redazione ed esibizione del PEE;

- Pagamento dell’importo di € 2.500;

Mancata formazione

Adottato quando la documentazione attestante la partecipazione obbligatoria del lavoratore non viene esibita sia ai corsi di formazione sia all’addestramento

Pagamento dell’importo di € 300 per ciascun lavoratore;

-Prova della prenotazione della formazione;

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e elezione del responsabile

Il provvedimento è adottato quando il datore non ha né costituito il servizio di prevenzione e protezione né nominato il RSPP

- prova della documentazione che attesta la costituzione del SPP

- Pagamento dell’importo di € 3.000

Cantieri temporanei o mobili: mancata elaborazione POS

Implementato solo nel caso in cui non sia stato elaborato

-redazione del POS;

- Pagamento dell’importo di € 3.000

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

Applicazione della sospensione quando è certo che non vengono forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto

- Fornitura ai lavoratori di idonei DPI;

- Pagamento della somma aggiuntiva di € 300 per ciascun lavoratore interessato;

Mancanza di protezioni verso il vuoto

La sospensione applicata quando le protezioni verso il vuoto risultino mancanti

-fornire protezioni verso il vuoto;

-Pagamento dell’importo di € 3.000

Mancata applicazione delle armature di sostegno

La sospensione adottata quando esse sono assenti.

- Predisporre adeguate armature di sostegno;

- Pagamento dell’importo di € 3.000

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Il provvedimento adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti.

- programmare misure organizzative in conformità con la vigente normativa tecnica;

- Pagamento dell’importo di € 3.000

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative per la protezione

Adottato in presenza di lavori non elettrici effettuati vicino a impianti elettrici con parti attive non protette e i lavoratori operano a distanze inferiori ai limiti previsti.

- programmare misure procedurali

- Pagamento dell’importo di € 3.000

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti

Implementazione del provvedimento quando elementi non funzionano

- Adottare idonee ed efficienti misure di protezione

- Pagamento dell’importo di € 3.000

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza

Adozione con accertamento della rimozione/modifica dei relativi dispositivi

- Ripristino dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;

- Pagamento dell’importo di € 3.000

Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto

Implementazione con mancata comunicazione relativa all’esecuzione di lavori che comportano il rischio ad esposizione all’amianto;

- Comunicazione all’organo di vigilanza;

- Pagamento dell’importo di € 3.000

Decorrenza e inosservanza del provvedimento

L’interdizione può ricorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo con effetto immediato. Il decreto prevedere una sanzione indiretta ovvero durante la sospensione, è vietato contrattare con la pubblica amministrazione.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento interdittivo è punito:

  • con l'arresto (fino a sei mesi) per violazioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;

  • con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per sospensione lavoro irregolare.

Ricorso avverso il provvedimento di sospensione

Il ricorso è valevole entro 30 gg all’Ispettorato interregionale del lavoro, che può impiegare fino a 30 gg.

Tuttavia, ricordiamo che la novità dell’art.14 non illustra, invece, quale sia l’organo amministrativo intitolato a ricevere gli eventuali ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione adottati in presenza delle violazioni prevenzionistiche. Per far valere le proprie ragioni, il datore può fare ricorso innanzi al TAR territorialmente competente entro 60 gg dalla notifica.


Alla prossima settimana con un nuovo articolo.


Buona giornata!



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