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Verifica impianto messa a terra condominio: ciò che devi sapere



Buongiorno, caro lettore bentornato nel nostro appuntamento settimanale sulla sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro, questa settimana affronteremo un argomento molto particolare e di nicchia, ma sono estremamente certo che tra i lettori qualcuno che si sia trovato difronte ad una situazione simile senz’altro c’è.


È risaputo che all’interno della maggior parte dei condomini insediati nei centri cittadini, vi siano attività commerciali di tutti i tipi, come:

  • Commercialisti

  • Dentisti

  • Chirurghi

  • Notai

  • Avvocati

  • Psichiatri e Psicologi

  • Bar

  • Ristoranti


La lista potrebbe allungarsi a dismisura ma penso tu abbia compreso ciò a cui mi sto riferendo.


Come sempre la sicurezza delle attività commerciali per noi di TQSA è al primo posto e il rischio elettrico è sicuramente bene non sottovalutarlo, per questo motivo è corretto che tu sia a conoscenza delle particolarità relative alla verifica periodica del tuo impianto.


Molto spesso quando ci rechiamo dai clienti siti all’interno di contesti condominiali, ci viene detto che alla verifica dell’impianto ci pensa il condominio, ma è coretto?


Il condominio deve fare la verifica periodica dell’impianto di messa a terra?

Uno dei punti molto dibattuto dell’interpretazione della legge è se anche i condomini sono obbligati alla verifica dell’impianto di terra.


La risposta è affermativa, in quanto in essi si individuano ambienti di lavoro.

Infatti, anche qualora non vi fossero rapporti di lavoro dipendente, (portierato, etc.) occorre comunque garantire l’incolumità di coloro che sono chiamati a vario titolo a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove è installato un impianto elettrico (ditta per la manutenzione degli impianti, ditta delle pulizie, etc.).


Per quale motivo è così dibattuto?

In effetti bisogna dire che tale l’obbligo non è specificato esplicitamente dalla legge. Esso è sancito nelle note che il ministero delle attività produttive ha emesso nel rispondere ai quesiti posti da alcuni organismi di ispezione.


Per esempio, nei protocolli 10723 e 10561 emanati dal ministero dello sviluppo economico si sancisce che nel condominio si configura, seppure temporaneamente, un luogo di lavoro (manutenzione, pulizia, etc.), per cui eventuali incidenti riconducibili a malfunzionamento dell’impianto elettrico sarebbero imputabili all’amministratore.


La verifica periodica dell’impianto di terra sarebbe una prova liberatoria in tal senso. Laddove la norma non è chiara è la giurisprudenza a dare un indirizzo ovvero a creare un precedente che viene considerato completamento alla normativa cogente.


Quando un luogo si può definire tale?

Dal D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza, si intuisce che non è necessario che vi sia un rapporto di lavoro dipendente affinché si possa identificare un luogo di lavoro. Ne consegue anche che la dove c’è un luogo di lavoro c’è un lavoratore, che indipendentemente dal rapporto o contratto di lavoro in essere, deve essere tutelato. Soprattutto là dove l’impianto non compete a quest’ultimi nella conduzione e manutenzione.


Vi è qualche decreto che mette chiarezza sulla questione?

L’attuale panorama legislativo in materia di sicurezza degli impianti in ambito condominiale prevede l’adempimento degli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 conosciuto come 81/08, e dal Decreto del presidente della repubblica 22 ottobre 2001 n.462. vediamoli ora nel dettaglio...


Il D.lgs. 81/08 stabilisce:

  • All’art. 2, che si è presenza di un datore di lavoro qualora ci sia un qualsiasi tipo di incarico commissariato ad un lavoratore, senza distinzione sul tipo di contratto in essere tra le parti.

  • All’art. 26, Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi…

comma 1

a) Verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi

b) Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività


Inoltre, al Comma 3: Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

  • All’ art. 80, Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica. A tal fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi.

A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti.



Il D.P.R. 462/01 impone:

all’ Art. 4 l’obbligatorietà delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra negli ambienti di lavoro:

  1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni. Ad esclusione di quelli installati in cantieri, locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio incendio per i quali la periodicità di verifica è biennale.

  2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.

  3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.


Alcune considerazioni

Nel caso in cui l’Amministratore assume la veste di datore di lavoro (se il condominio occupa dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze per lo svolgimento di servizio di portierato, di pulizia, di manutenzione degli impianti, di giardinaggio, ecc.), lo stesso è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti per il datore di lavoro in termini di verifiche periodiche e di valutazione dei rischi, conservando i verbali dell’attività ispettiva e il documento valutazione rischi (DVR).


Il D.Lgs. 81/08 individua anche il datore di lavoro nella persona che stabilisce un rapporto di lavoro tra lui stesso e una terza persona che può essere un’impresa ovvero un lavoratore autonomo. In una situazione così descritta si attivano gli obblighi previsti dalla legislazione vigente.


Il legislatore non fa chiaro riferimento alla figura dell’Amministratore come datore di lavoro, ma un testo di legge nella sua genericità non può certo contemplare tutte le svariate casistiche e specificità sulle quali esso deve essere applicato.


Da ultimo occorre ricordare infatti che nel 2004 la Corte di Cassazione ha condannato un Amministratore di condominio perché a seguito di un incidente occorso al portiere non aveva ottemperato quanto previsto dal DPR 462/01; nella sentenza, la stessa Corte riporta che la decisione sarebbe stata identica anche se la persona non fosse stata alle dipendenze del condominio. (Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 11504 dell'11 marzo 2004).


Si ritiene pertanto che la legislazione vigente sia orientata a coinvolgere in materia di sicurezza anche l’Amministratore di condominio, in quanto ha la responsabilità dell'organizzazione stessa ed esercita i poteri decisionali e di spesa.


Se ho un negozio o un ufficio all’interno di un condominio devo denunciare l’impianto ed effettuare le relative verifiche periodiche?

Partendo dal presupposto che c’è un datore di lavoro, un lavoratore ed un luogo di lavoro (ufficio/negozio) esistono tutti i presupposti perché venga denunciato l’impianto e le verifiche periodiche a cura del datore di lavoro dell’impresa e non del condominio.


Cosa comprende l’impianto di terra?

L’impianto di terra comprende:

  • Il dispersore (condominiale)

  • Il collettore (condominiale)

  • Il conduttore di terra che collega il dispersore al collettore (condominiale)

  • Il conduttore di protezione che collega il conduttore all’impianto di terra del negozio/ufficio (di proprietà dell’impresa anche se transita nel condominio)

  • I conduttori di protezione di tutte le prese a spina e utilizzatori del negozio/ufficio (di proprietà dell’impresa)

  • I collegamenti equipotenziali del negozio/ufficio (di proprietà dell’impresa).


In conclusione

Ci troviamo di fronte situazioni impiantistiche obsolete, con evidenti rischi elettrici, spesso riscontrate dai nostri tecnici durante le attività di verifica, che evidenziano l’opportunità di intervenire in materia di sicurezza, a prescindere dalla nuova legislazione.


L’invito è pertanto a vivere la verifica non come attività ispettiva subita, ma come opportunità da cogliere subito per:

  • Mettere in sicurezza gli impianti. Sopperire alla manutenzione spesso inadeguata.

  • Mantenere una traccia documentata delle verifiche, che non sostituisce la necessità della conservazione dei documenti dell’impianto (progetto, dichiarazioni di conformità, etc), ma evidenzia la buona volontà nel voler ben conservare gli impianti.

  • Ricostruire un “punto zero” degli impianti “fuori controllo” (analisi situazioni critiche, sistemazione documenti, confronto tecnico con il Verificatore).

  • Avere massima tutela in caso di infortunio.

  • Avere tranquillità e garanzia di adempiere alle disposizioni legislative vigenti.

Spero come sempre che l’argomento sia stato di tuo interesse. Se ti sono sorti dei dubbi non esitare a contattarmi, sarò più che lieto di fugare ogni dubbio. Buona giornata!

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