Per definire la figura professionale del preposto possiamo richiamare la definizione tratta dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08 che definisce il preposto per la sicurezza come:
“la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Quindi... Il preposto per la sicurezza è una persona che svolge le funzioni proprie del “capo”, cioè:
sovrintende alle attività lavorative svolte dai lavoratori,
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o dal datore di lavoro,
controlla la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori.
Il preposto per la sicurezza assolve, quindi, ad una funzione organizzativa, in base al settore nel quale l’azienda opera lo stesso avrà sempre la stessa responsabilità ma verrà definito con nomenclature differenti. Per esempio, negli uffici, nei cantieri, nelle officine, nelle squadre di manutenzione, ecc. e coincide con quei soggetti chiamati:
capo squadra
capo produzione
capo linea
capo reparto
capo turno
capo cantiere
Il preposto ha potere di iniziativa, ciò permette di attuare una dinamica collaborativa atta a garantire la massima sicurezza possibile, il che gli impone di attivarsi in qualsiasi situazione per garantire la sicurezza degli altri lavoratori. Il preposto, infatti, assume un ruolo di “garante” della sicurezza e della salute degli altri lavoratori.
Quali sono gli obblighi del preposto per la sicurezza?
Gli obblighi del preposto, in materia di sicurezza sul lavoro, sono indicati dall’art. 19 del D.lgs. 81/2008 e sono:
SOVRINTENDERE E VIGILARE sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
VERIFICARE affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
RICHIEDERE l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
INFORMARE il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
ASTENERSI salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
SEGNALARE tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
FREQUENTARE appositi corsi di formazione.
Quali sono le responsabilità del preposto sulla sicurezza? E quali le sanzioni?
Nei confronti del preposto per la sicurezza si possono accertare responsabilità sia civili che penali.
In particolare, l’articolo 56 del D.lgs. 81/2008 prevede per il preposto per la sicurezza sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti a suo carico (individuati nell’art. 19 del D. Lgs. 81/08 precedentemente riportato).
I reati contravvenzionali indicati nel D. Lgs. 81/08 per il preposto prevedono:
l’arresto da uno a tre mesi
e/o multe che possono variare, in base alle violazioni, da € 300 a € 2.000 (questi importi vengono periodicamente variati per adeguarli alla perdita di valore del denaro nel tempo).
Il preposto come può dimostrare di adempiere ai propri obblighi? E come può segnalare ai propri superiori mancanze o malfunzionamenti dei dispositivi di sicurezza?
Il preposto per la sicurezza, per tutelarsi di fronte ad eventuali “accuse”, deve dimostrare di aver adempiuto all’incarico ricevuto.
Uno dei modi più efficaci per dimostrare di aver assolto al proprio incarico è quello di ricorrere alle “segnalazioni scritte”, i casi più noti sono:
la segnalazione di lacune, malfunzionamenti, manomissioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine o dei dispositivi protezione individuali (DPI) e/o collettivi (DPC);
Il mancato rispetto delle disposizioni o dei regolamenti aziendali da parte di un lavoratore.
Se sei preposto e ti trovi in una di queste due situazioni ti consigliamo di crearti un modulo dedicato con dei processi fissi, tipo una checklist, che può essere compilata in modo “meccanico” così facendo il tuo controllo sarà più minuzioso e potrai concentrarti sui dettagli, che si sa fanno la differenza, e non sul redigere un modulo complesso che lascia spazio a dubbi o perplessità. Make it simple.
Il preposto deve essere nominato per svolgere il proprio ruolo?
In generale, la legge non impone necessariamente che il datore di lavoro incarichi o nomini formalmente il preposto per la sicurezza, né che tale figura debba essere presente in ogni organizzazione e in ogni azienda.
In alcuni casi specifici la legge prevede la presenza del preposto per lo svolgimento di alcune attività specifiche.
Ma cosa deve contenere la nomina del preposto per la sicurezza? La legge non dà indicazioni in tal senso, ma come per tutti gli incarichi, anche in questo caso è necessario riportare almeno:
le generalità del preposto incaricato;
i compiti attribuiti e i relativi poteri;
la data di nomina;
la firma di accettazione da parte del preposto incaricato.
Per scoprire come incaricare il preposto per la sicurezza:
In materia di salute e sicurezza del lavoro, per identificare i soggetti che rivestono ruoli di garanzia, come il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, ciò che ha rilevanza sono le effettive attività svolte.
Si parla cioè di “preposto di fatto”, qualora un soggetto assuma tale ruolo, anche in assenza di una nomina formale.
Chi è il preposto di fatto?
Il “preposto di fatto” è colui che, sebbene privo di investitura, eserciti nella realtà aziendale i poteri e le funzioni tipiche del preposto ed è riconosciuto dai colleghi come tale.
Tale figura è chiaramente prevista dall’art. 299 del D. Lgs. 81/08.
Il preposto di fatto assume così la medesima responsabilità del preposto cosiddetto “di diritto”, ossia colui al quale sia stato conferito formale incarico.
Insomma, se in azienda vi è qualcuno riconosciuto dagli altri lavoratori come un “capo”, questi è di fatto un preposto.
Nell’ipotesi di violazione della normativa antinfortunistica la presenza di un preposto di fatto non esonera da responsabilità il preposto formalmente designato sebbene questi, in realtà, potrebbe anche non svolgere le proprie mansioni.
È obbligatoria la formazione in capo al preposto?
Come per ogni altra figura chiave sulla sicurezza sul lavoro anche il preposto, a norma dell’art. 37 D.lgs. 81/2008, deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e relativo aggiornamento quinquennale, il cui percorso formativo è individuato sempre dall’Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011.
Si può ravvisare, quindi, un obbligo di formazione in capo al datore di lavoro ed un corrispondente diritto in capo al preposto.
Quali sono le caratteristiche e gli argomenti della formazione per preposti?
Chi assume il ruolo di preposto deve seguire, oltre al percorso di formazione sulla salute e sicurezza per lavoratori, anche una “formazione aggiuntiva” sulla sicurezza per preposti. Tale corso, presenta una durata di almeno 8 ore e deve trattare i seguenti argomenti:
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità.
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.
Definizione e individuazione dei fattori di rischio.
Incidenti e infortuni mancati.
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri.
Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera.
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Quale formazione di aggiornamento sulla sicurezza deve svolgere il preposto?
Oltre ai percorsi formativi sulla sicurezza sopra richiamati, l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede che i Preposti frequentino corsi di aggiornamento periodici. Nello specifico, il percorso formativo di aggiornamento per Preposti deve prevedere almeno 6 ore di formazione sulla sicurezza ogni 5 anni.
E nei cantieri edili, quale formazione deve deve ricevere il preposto "capocantiere"?
L’art. 97 del D. Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro dell’impresa affidataria di:
Verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Coordinare gli interventi di organizzazione della Sicurezza del Cantiere tra le imprese esecutrici;
Verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti Piani Operativi di Sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
Lo stesso articolo impone che per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione, intendendo con ciò che la formazione del Capocantiere deve essere specifica per lo svolgimento del suo ruolo nel contesto dei cantieri temporanei e mobili.
Come sempre spero di esserti stato d’aiuto, la figura del preposto è molto importante ed è giusto che sia ben chiara a tutti lavoratori e datori di lavoro.
Grazie mille per essere passato 😉
Buona giornata!
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