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Lavori in quota: rischi e prevenzione



Nel mondo del lavoro vi sono alcune mansioni che vengono definite “in quota”, nel seguente articolo cercheremo di spiegare cosa si intende per “lavori in quota”, quali sono le varie metodologie di prevenzione e qual è l'attrezzatura richiesta e molti altri obblighi e disposizioni relative alla prevenzione e alla sicurezza previste dal D.lgs.81 del 2008.


Cosa si intende per lavori in quota?

Il Testo Unico ne fornisce una definizione all'art. 107, per lavoro in quota si intende: "un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile".


In poche parole, si intendono quei lavori che espongono il lavoratore a rischi elevati per la sua salute, in quanto, operare quotidianamente ad un’altezza minima di 2 metri da terra fa sì che il soggetto venga sottoposto a rischio in modo reiterato, e la probabilità di incidente aumenti.


Infatti, la caduta dall’alto ogni anno si dimostra una delle cause principali di infortunio e decesso, principalmente nei cantieri ma anche in altri contesti lavorativi.


Quali lavori vengono definiti in quota?

Secondo la normativa in questa definizione rientrano le seguenti attività svolte ad altezza superiore ad appunto 2 metri, indipendentemente da chi li svolge e dal settore di applicazione:

  • Lavori di costruzione edile o ingegneria civile;

  • Lavori di manutenzione o riparazione;

  • Lavori di demolizione o smantellamento;

  • Lavori di trasformazione o rinnovamento;

  • Lavori di installazione di impianti e linee elettriche;

  • Lavori che prevedono scavi a profondità superiore a quanto indicato;

  • Montaggio e smontaggio di prefabbricati.


A quali pericoli va incontro chi svolge lavori in quota?

Lavorare ad un'altezza minima di 2 metri o a quote ben più alte è fonte di pericoli specifici per la salute dei lavoratori, i principali sono:

  • Caduta dall'alto (in seguito a perdita di equilibrio del lavoratore o all'assenza di attrezzature di protezione adeguate).

  • Sospensione inerte (che si verifica quando il lavoratore rimane sospeso per lungo tempo e può indurre la cosiddetta "patologia causata dalla imbracatura" che porta ad un peggioramento delle funzioni vitali, pericoloso risulta, in questi casi, anche l'effetto pendolo che potrebbe portare il lavoratore ad urtare contro gli elementi circostanti durante oscillazioni).

  • Lesioni generiche (frequenti sono gli schiacciamenti, gli impatti o i tagli causati dalla caduta di masse e carichi dall'alto durante lo spostamento con gru ad esempio).


Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?

Gli obblighi del datore di lavoro in merito alle lavorazioni in quota vengono trattate all'articolo 111 del D. lgs. 81/08 e si evince che:

  • le misure di protezione di tipo collettivo sono prioritarie rispetto a quelle individuali;

  • bisogna prestare particolare attenzione alle dimensioni e all'ergonomia delle attrezzature di lavoro;

  • fornire ai lavoratori i DPI adatti e formazione adeguata;

  • assicurarsi che i lavoratori utilizzino i DPI.


Per quanto riguarda i lavoratori invece essi hanno l'obbligo di:

  • operare nel rispetto delle indicazioni fornite dai datori di lavoro;

  • utilizzare i DPI nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore;

  • seguire opportuni percorsi formativi indicati dal datore di lavoro sull'utilizzo degli appositi DPI.


Ricordiamo che riguardo ai lavori in quota vige anche l'obbligo di sorveglianza sanitaria.


Quali attrezzature e misure di protezione bisogna adottare per il corretto svolgimento di lavori in quota?


Dal paragrafo precedente si intuisce che anche le attrezzature protettive siano dovutamente normate e descritte dal Testo Unico. Nello stesso, infatti, viene fatta una prima distinzione, che consiste in misure che proteggono l'individuo o la collettività e una seconda, che le distingue in base a se si possano ritenere fisse o mobili secondo il seguente schema:


Attrezzature di protezione collettiva:

  • ponteggio metallico

  • parapetti

  • reti di sicurezza


Attrezzature di protezione Personale o DPI:

  • elmetti

  • dispositivi anticaduta

  • dispositivi di ancoraggio

  • imbracatura


Misure di protezione Temporanee:

  • ponteggio metallico

  • parapetti mobili


Misure di protezione Fisse:

  • parapetti e sistemi fissi di ancoraggio


È molto importante precisare che nel momento in cui vengono eseguiti dei lavori in quota, i lavoratori devono essere correttamente formati, anche perché durante l’esecuzione del lavoro in quota qualunque esso sia vengono utilizzati DPI di terza categoria e sono soggetti ad obbligo di formazione ed addestramento.


I DPI per i lavori in quota più diffusi sono i seguenti:

  • dispositivi di ancoraggio

  • dispositivi retrattili

  • assorbitori di energia

  • connettori

  • imbracature

  • cordini

  • guide o linee vita flessibili

  • guide o linee vita rigide


Nello specifico si tratta di un corso pratico della durata di 8 ore finalizzato ad istruire i lavoratori su quanto disposto dalla normativa di riferimento, sulle caratteristiche dei dispositivi e sulle marcature CE che devono avere e, soprattutto, li istruiscono sui rischi dai quali questi DPI li proteggono.


Spero come sempre di esserti stato utile, con questo articolo volevo darti un’infarinata generale su quello che sono i lavori in quota, ovviamente se hai domande non esitare a pormele, ti risponderò molto volentieri.


Alla prossima!

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