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Rischio elettrico: la norma CEI 11-27

Aggiornamento: 29 giu 2021

Il rischio elettrico “generico”

Per rischio elettrico generico si intende la semplice presenza di energia elettrica in un ambiente, ad esso è associato un rischio, chiamato “rischio elettrico”. Le sorgenti del rischio elettrico sono quei sistemi, impianti, apparecchi, componenti, materiali nei quali è presente energia elettrica. Si dice che la presenza dell’energia è “intenzionale” nei sistemi di produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica; a questo proposito, negli ultimi anni la progressiva diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di tipo domestico (fotovoltaico, minieolico) ha incrementato la probabilità di incorrere in eventi di questo tipo.

Esistono infine fenomeni elettrici completamente accidentali, come le scariche atmosferiche, l’accumulo di cariche elettrostatiche (che possono innescare incendi o esplosioni) e la presenza delle cosiddette masse estranee (che possono introdurre nell’ambiente tensioni pericolose o ridurre l’efficacia delle protezioni).

Il rischio elettrico “specifico” ovvero nei luoghi di lavoro

Per ragioni di chiarezza è necessario richiamare alcune definizioni normative, quali:

  1. Luogo di lavoro: per luoghi di lavoro si intendono i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

  2. Rischio su un luogo di lavoro o rischio “specifico”: il rischio è la probabilità di un raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alle loro combinazioni. Pertanto, il rischio è il prodotto di una probabilità che capiti un evento dannoso per una magnitudo, ovvero l’entità, del danno stesso.

La normativa impone che i rischi sul luogo di lavoro debbano essere valutati molto attentamente dal datore di lavoro, dove l’analisi è il momento iniziale di un processo che interessa tutta la produzione, che va pianificata in modo da eliminare o, almeno, ridurre il rischio.

È bene non confondere il concetto di “rischio” con quello di “pericolo”, quest’ultimo, infatti, rappresenta la proprietà intrinseca di causare danni; quindi, un lavoratore potrebbe stare in un ambiente con molte sorgenti di pericolo ma non essere sottoposto a rischio, nel caso in cui, ad esempio, la sua mansione si svolga a idonea distanza di sicurezza.

AI sensi del D.Lgs 81/08, definito comunemente come Testo Unico sulla Sicurezza, il rischio elettrico è: “il rischio derivante dal contatto diretto o indiretto con una parte attiva non protetta di un impianto elettrico, così come il rischio d’incendio o esplosione derivanti dal pessimo stato di manutenzione o dall’imperizia nell’impiego di impianti e strumentazione”. Per evitare i rischi più o meno evidenti legati agli impianti elettrici e ai lavori nei loro pressi, il Testo Unico, così come gli standard di sicurezza (es. Norma CEI 11-27) sottolineano la necessità della messa in sicurezza delle linee e degli impianti attraverso la costante manutenzione e gli interventi effettuati esclusivamente da personale certificato come idoneo e qualificato per eseguire lavori elettrici.

Il lavoro elettrico, non elettrico e ordinario

La norma CEI 11-27 definisce come lavoro elettrico “un intervento su impianti o apparecchio con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell’ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di un rischio elettrico”.

Rimane inteso che la norma si applica alle sole parti attive accessibili, ovvero quelle che possano essere raggiunte dal dito di prova indipendentemente dalla sua posizione; se infatti la parte non fosse accessibile non avrebbe luogo il rischio elettrico in quanto la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso sarebbe nulla. Con riferimento al D.lgs. 81/08, il lavoro elettrico si divide in varie categorie a seconda delle distanze interposte tra il lavoratore (con il proprio corpo o con un attrezzo isolante o conduttore) e le parti attive, a seconda del livello di tensione.

Lavoro sotto tensione: lavoro svolto ad una distanza inferiore o uguale a DL (zona di lavoro sotto tensione). Tale distanza è la minima sotto la quale non è più garantita la tenuta del dielettrico interposto (normalmente aria) e può avvenire un arco voltaico tra parte attiva e lavoratore.

Lavoro in prossimità: lavoro svolto ad una distanza superiore a DL ma inferiore o uguale a DV(zona di lavoro in prossimità) con DL < DV

Vi è poi nella classificazione di lavoro non elettrico, detto anche lavoro in prossimità, svolto tra una distanza superiore a DV ma inferiore a DA9 (zona di lavoro non elettrico) con DV < DA9. Infine, quando i lavori sono svolti a0 una distanza superiore o uguale a DA9, il lavoro è di tipo ordinario.

Le nuove figure introdotte

La IV edizione della norma CEI 11-27 introduce due nuove figure per la sicurezza nei lavori elettrici che affiancano le già note funzioni di Responsabile dell’Impianto (RI) e Preposto ai Lavori (PL). A tali nuove figure viene dato il nome di Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI) e di Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL).

L’unica responsabilità che compete all’URI è quella di programmare la manutenzione dell’impianto per garantirne la sicurezza nel tempo. La differenza sostanziale tra URI e RI è che il primo è responsabile dell’impianto durante il funzionamento ordinario, mentre il secondo è responsabile della sicurezza durante un lavoro elettrico. URL, ossia l’Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro, è definita come l’Unità o Persona alla quale è demandato l’incarico di eseguire i seguenti compiti:

  1. Condividere con l’RI le modalità di esecuzione del lavoro;

  2. Predisporre un eventuale piano di intervento;

  3. Individuare la figura di PL

  4. Verificare la formazione degli addetti al lavoro;

  5. Verificare la disponibilità di procedure, attrezzature, DPI e quant’altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro.

Due nuove figure per aumentare la sicurezza

Per quanto attiene le responsabilità in tema di salute e sicurezza sul lavoro a carico dei soggetti che rivestono i ruoli di URI, RI, URL e PL, è bene precisare che è impossibile definire a priori una precisa corrispondenza tra queste figure e quelle di datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore indicate dal D. Lgs. 81/08, in quanto le responsabilità, infatti, dipendono dalle effettive strutture organizzative, nonché dai reali compiti svolti.

In tal senso è chiarificatrice la nota numero 9 della norma CEI 11-27, che recita: “Il PL della presente Norma ha tutte le attribuzioni del preposto cui si riferisce in modo generale il D.Lgs 81/08 e anche quelle particolari nel campo elettrico: pertanto, la figura del PL della Norma CEI 11-27 non necessariamente coincide con quella del D.lgs. 81/08”.

Quali sono le qualifiche per fronteggiare i rischi elettrici?

PES (Persona Esperta): soggetto che ha un’istruzione in merito all’impiantistica ed alla normativa elettrica ed ha esperienza di lavori elettrici. Ha quindi la capacità di valutare i rischi, di attuare le misure di protezione necessarie e di affrontare gli imprevisti che si possono verificare in occasione dei lavori elettrici. In breve, è in grado di organizzare ed eseguire in autonomia i lavori elettrici fuori tensione;

PAV (Persona Avvertita): soggetto che ha le caratteristiche di un PES ma ad un livello inferiore; infatti, non è in grado di affrontare in autonomia l’impostazione del lavoro e gli imprevisti. Può dunque lavorare da solo ma soltanto dopo aver ricevuto le istruzioni da un PES per un determinato e specifico lavoro

PEI (Persona Idonea): soggetto che ha le caratteristiche del PES ma ad un livello superiore, ovvero che ha le capacità di eseguire un lavoro elettrico sotto tensione in base alla capacità tecnica, formazione conseguita ed esperienza maturata. Tale acronimo è presente solo nel Testo Unico e non nella CEI 11-27.

PEC (Persona Comune): soggetto comune, senza particolare conoscenza e formazione di natura elettrica, che possono eseguire lavori elettrici solo fuori tensione e sotto la supervisione di un PES o di un PAV.

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