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Modifiche al testo unico sulla sicurezza 81/08: tutte le novità



Buongiorno,

Caro lettore, devi sapere che Con la Legge 215/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021 n. 301, è stato convertito in legge, con modificazioni, il Decreto-legge 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.


Stiamo parlando del Decreto Fisco-Lavoro, che contiene anche modifiche rilevanti al D. Lgs. 81/08 ben noto come Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.


Le modifiche che sono state apportate al D. Lgs. 81/08, in data 21.12.2021 riguardano diversi articoli, evito volontariamente di farti la lista che sono sicuro non ti direbbe nulla, così ho deciso di approfondire il tutto nel dettaglio ponendolo in maniera discorsiva in modo da essere semplicemente fruito per chi non è propriamente del settore.


Partiamo con il comprendere lo scopo di queste azioni intraprese dal Governo, ovvero, quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di garantire un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per la prevenzione. È quindi possibile (essendo la legge già in atto) intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.

Lavoro Nero: si abbassa la soglia per la sospensione dell’attività


Sono cambiate le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro.


Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.


Violazione norme sicurezza sul lavoro: il prezzo si fa più salato


Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti, quali:

  • Mancata elaborazione del DVR;

  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;

  • Mancata formazione ed addestramento;

  • Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione;

  • Mancata elaborazione del POS;

  • Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto;

  • Mancanza di protezione contro il vuoto;

  • Mancata applicazione delle armature di sostegno;

  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici;

  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi;

  • Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti;

  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo;

  • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.


Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.


Attività di formazione e addestramento: quali sono le novità per il datore di lavoro?


Modificato anche l’art. 37 del D.lgs. 81/08, nel quale viene indicato che entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno:

  • individuate le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro;

  • individuate le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Con le modifiche apportate all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 viene inoltre indicato che:

  • l’addestramento consiste nello svolgimento di prova prativa, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all’applicazione delle procedure di lavoro;

  • l’avvenuto addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato;

  • la formazione per i Preposti, nonché l’aggiornamento abbia cadenza biennale e che questa possa essere erogata esclusivamente con modalità in presenza.

La lettura dei combinati disposti porta a concludere che tutte le novità introdotte restano sospese in attesa dell’emanazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, che, come già detto, dovrà entrare in vigore entro il 30.6.2022.


Preposto, una figura in evoluzione


Una ulteriore modifica riguarda la funzione del Preposto sulla sicurezza.

Viene modificato l’art. 19 del D. Lgs. 81/08 sugli “Obblighi del Preposto”, prevedendo che il Preposto deve interrompere l’attività lavorativa quando:

  • il lavoratore non segue le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate da Datore di Lavoro e dirigenti per l’utilizzo di attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPI);

  • il Preposto individua carenze o non conformità che possono dar luogo a situazioni di pericolo.

Quindi, una maggiore responsabilità a chi è direttamente sul campo in modo da far rispettare il più possibile le disposizioni dettate dal testo unico.


Controlli: più ispettori e tecnologie


Tra le novità troviamo l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) delle stesse competenze di vigilanza e ispezione in precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali (ASL), al quale si accompagneranno un aumento dell’organico con un’assunzione prevista di 1024 unità e un investimento di 3,7 milioni di euro per dotare il nuovo personale della strumentazione informatica idonea a svolgere l’attività di vigilanza.


Inoltre, è stata rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.


Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.


Per oggi le novità sono concluse, come penso abbia percepito tu stesso vi è un evidente tentativo di regolarizzare quanto più possibile l’attività lavorativa in termini di prevenzione e di salute e la sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro. Spero come sempre di aver reso meno noioso un argomento complesso come quello odierno, e di averti dato delle informazioni utili al corretto svolgimento della tua attività lavorativa.


Per qualsiasi informazione non esitare a contattarmi. Alla prossima!

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